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Non è premierato ma partito unico

Created on 2024-07-06 19:12

Published on 2024-07-06 19:59

Questo articolo è stato scritto a partire da alcuni post su LinkedIn

del 10.11.2023, del 12.06.2024 e del 20.06.2024


Antefatto

Giorgia Meloni è primo ministro perché Fratelli d'Italia ha preso il 27% dei voti su un'affluenza del 64% ovvero meno del 17% degli aventi diritto al voto.

Se questa proposta di cambio della Costituzione diventasse effettiva, allora Fratelli d'Italia avrebbe ricevuto il 55% dei seggi in Parlamento.

Non mi pare che questa sia democrazia, sopratutto visto che poi il governo Meloni non ha affatto mantenuto le promesse elettorali. Perché non avevano la maggioranza?

Secondo me possiamo pure eleggere con il 37% un imbianchino bravo ad arringare le folle ma che poi che costui sia in grado di governare per il bene del popolo è tutto da dimostrare.

Anzi se andiamo a vedere nella storia (1932) non sembra affatto una buona idea dare la maggioranza dei seggi al partito più votato se non li ha ricevuti davvero.

Il partito di maggioranza in Italia è il partito degli astenuti con oltre il 36%, ed è un partito in crescita, anno dopo anno. Questa riforma, li convincerà a tornare alle urne?

Se prima non serviva a niente votare per via dei giochi di palazzo, cosa ci fa supporre che dare il 55% dei seggi ci garantisca che i giochi di palazzo cessino piuttosto che diventino appannaggio di un solo partito?


Estendere i poteri del capo dello stato

Piuttosto del c.d. premierato, sarebbe da dare al capo dello stato due ulteriori poteri oltre a quelli di potersi rifiutare di firmare una legge e quindi rimandarla in dibattito al Parlamento e quello di concedere la grazia.

Il potere di rifiutarsi di firmare una legge, invece, dovrebbe essere correttamente normato in maniera da essere ripristinato. Infatti attualmente è aggirato dal mettere controversi passaggi estranei al bilancio nelle leggi finanziarie in maniera che o firma o default.

Perché una disposizione che abbia una voce in bilancio attiva chiaramente ha un'impatto sulla solidità del bilancio, ma non il tagliare un'eventuale spesa. In via generale, per lo meno.

Questi due poteri accessori del Presidente della Repubblica potrebbero essere i seguenti.

Questi due poteri creano un certo grado di arbitrarietà nell'azione del Presidente della Repubblica ogni volta che se ne avvalga. Comunque un certo grado di arbitrarietà data al capo dello stato non è un'idea malvagia.

Visto che di fatto fare l'arbitro nel circo massimo della politica dovrebbe essere parte del suo ruolo. Ogni tanto l'intervento di un adulto eviterebbe il proliferare senza limiti dell'immaturità e dell'irresponsabilità.


La stabilità della governance

Il diritto di sospendere "ad nutum", su due piedi, qualsiasi impiegato pubblico di qualsiasi grado o mansione dalla maestra dell'asilo al generale in capo all'esercito unito a quello di rimandare a giudizio un parlamentare implicato in un'indagine giudiziaria che non abbia come oggetto reati prettamente di natura politica (*) è più che sufficiente a risolvere il problema della stabilità di governo più molti altri.

Per esempio, il capo dello stato ovvero il Presidente della Repubblica, può decidere di chiamare a colloquio il c.d. prepotente mandarino di palazzo e negoziare con il bastone dalla parte del manico oppure quello di creare un caso di dibattito nelle opportune sedi.

Ad esempio sospendere un medico anti-abortista che ha creato un particolare malumore degenerato in proteste - non tanto per punire uno per educarne cento - ma perché la sospensione poi, ovviamente, dovrà essere esaminata per diventare definitiva (licenziamento) oppure revocata oppure annullata.

Quindi utile a creare il caso per determinare un precedente che serva ad innescare un dibattito che possa determinare delle linee guida che saranno recepite nelle normative ed eventualmente sottoposte ad un referendum abrogativo nei casi più eclatanti.

Dati questi due poteri al capo dello stato, la stabilità di governo dipenderà solo dal fatto che il Primo Ministro in carica al Governo e il Presidente della Repubblica, come figura di garanzia e controllo, siano allineati in termini di politica interna ed estera.


I rapporti internazionali

Anche la politica estera che dovrebbe - principalmente - riguardare il Presidente della Repubblica e non il Primo Ministro.

Perché appare abbastanza chiaro che ad un G7 o un G20 è alquanto bizzarro inviare un carica politica espressione di solo una parte del paese sebbene supportata da maggioranza parlamentare.

Oltre al fatto che non spetta al Primo Ministro sottoscrivere accordi che impegnino la nazione verso altri stati o organi internazionali. Ciò non esclude che il Presidente della Repubblica possa delegare questo compito, magari al Primo Ministro o a un Ministro o a un ambasciatore.

Questo offre credibilità verso i partner internazionali essendo il Presidente della Repubblica in carica per sette anni e non soggetta alle voluttà di una maggioranza parlamentare.

Resta comunque sottinteso che i trattati e gli accordi internazionali sottoscritti dal Presidente della Repubblica in veste di capo di stato dovranno poi essere ratificati e approvati dalle Camere eventualmente anche in sessione unita.

Anche se è lecito e ragionevole pensare che nel momento che un capo dello stato ponga la sua firma di avvallo su un accordo o un trattato internazionali abbia già avuto il parere favorevole da parte del corpo diplomatico e almeno della maggioranza parlamentare che poi si dovrà esprimere per approvare o bocciare.


Immunità per i reati di natura politica

Come quelli, per esempio, di Ilaria Salis che tanto hanno fatto discutere ma sono reati specifici inquadrabili nell'ambito di un'attività politica che per quanto alcuni possano ritenere disdicevole, opporsi fisicamente al fermo di polizia e occupare abitazioni sfitte, sono chiaramente fondati su un'idea politica anche palese visto che attuata attraverso altri mezzi quale la propaganda e l'attività di gruppo.

Con la riforma del 1993 si escluse dall'immunità parlamentare il caso in cui un deputato dovesse essere perseguito in virtù di una sentenza di condanna passata in giudicato e si eliminò la necessità dell'autorizzazione a procedere per sottoporlo a procedimento penale. --Wikipedia

In particolare riguardo a questa limitazione dell'immunità parlamentare varrebbe la pena modificarla in maniera tale che siano esclusi dalla procedibilità anche i reati passati in giudicato di natura strettamente politica.

Naturalmente, l'omicidio, la strage, il terrorismo, l'eversione e il colpo di stato o tentato colpo di stato e tutti i reati strettamente connessi e specificatamente orientati a queste attività non possono essere considerati degni di attività politica legittima in un ambito democratico.

Il che indica che anche la legge attuativa abbia la necessità di essere rivista rispetto all'attuale redazione.


Note e link

(*) Si confronti art. 68 della Costituzione e relativa legge attuativa 140/2003.



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© 2024, Roberto A. Foglietta, licensed under Creative Common Attribution Non Commercial Share Alike v4.0 International Terms (CC BY-NC-SA 4.0).